La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.
Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:
- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell’Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro) una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo degli ingegneri, in cui si attesta che:
- il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell’art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:
- sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all’All. 3;
- le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.